(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Umbria n. 23 del 1 giugno 1994) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La Regione, in attuazione dell'art. 12 dello Statuto, riconosce e valorizza la funzione dell'attivita' di volontariato come espressione di partecipazione, solidarieta' e pluralismo e ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia di organizzazione e di iniziativa. 2. La Regione favorisce l'apporto originale del volontariato per il conseguimento delle finalita' di carattere sociale, civile, culturale, individuate dalle istituzioni pubbliche e promuove forme di coordinamento e collaborazione tra le organizzazioni di volontariato, gli enti locali e le istituzioni pubbliche e private per il conseguimento delle finalita' di cui alla presente legge, disciplinandone i relativi rapporti nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 11 agosto 1991, n. 266.