(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
           della regione Umbria n. 23 del 1› giugno 1994)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
 
   1. La Regione, in attuazione dell'art. 12 dello Statuto, riconosce
e  valorizza  la  funzione  dell'attivita'   di   volontariato   come
espressione   di  partecipazione,  solidarieta'  e  pluralismo  e  ne
promuove lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia di organizzazione e
di iniziativa.
   2. La Regione favorisce l'apporto originale del  volontariato  per
il  conseguimento  delle  finalita'  di  carattere  sociale,  civile,
culturale, individuate dalle istituzioni pubbliche e  promuove  forme
di   coordinamento   e   collaborazione   tra  le  organizzazioni  di
volontariato, gli enti locali e le istituzioni  pubbliche  e  private
per  il  conseguimento  delle  finalita'  di cui alla presente legge,
disciplinandone  i  relativi  rapporti  nel  rispetto  dei   principi
stabiliti dalla legge 11 agosto 1991, n. 266.